Sintesi

Le parafarmacie rappresentano un potenziamento essenziale per la prosecuzione degli screening di massa necessari a gestire la pandemia e l'attuale andamento dei contagi, per questo è importante la loro inclusione nelle reti regionali SARS-CoV-2, così come deliberato dal Consiglio dei Ministri per altre categorie già autorizzate. La Presidenza della Federazione degli Ordini dovrebbe intervenire per evitare queste situazioni che creano differenze insostenibili tra farmacisti tutti iscritti allo stesso Ordine con pari dignità professionale.

Primo fatto

Recentemente ha destato clamore mediatico la scelta della Regione Marche di sospendere la iniziale

favorevole deliberazione di Giunta Regionale n. 663/2021, portando di fatto alla esclusione delle parafarmacie dall’esecuzione dei test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e dei tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2; tutto ciò è avvenuto a seguito di una diffida formale di Federfarma Marche in cui venivano evidenziate delle potenziali illegittimità formali di tale prestazione esterna alle farmacie[1].

Nel dettaglio, tra le cause di illegittimità annoverate, si fa riferimento al disposto dell'art. 1, comma 418, della L. 30 dicembre 2020, n. 178, in cui si prevede che “I test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e i tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 possono essere eseguiti anche presso le farmacie aperte al pubblico dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza”. Il legislatore avrebbe pertanto inteso riservare alle sole farmacie la possibilità di effettuare test mirati al monitoraggio del virus SARS-CoV-2; in secondo luogo, osterebbero all’effettuazione presso le parafarmacie dei suddetti test i principi di diritto affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza 21 marzo 2017 n. 66, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della L.R. Piemonte 16 maggio 2016, n. 11, la quale abilitava gli esercizi commerciali (parafarmacie) ad eseguire “…prestazioni analitiche di prima istanza…” (a cui sarebbero ascrivibili, secondo Federfarma, i test oggetto del presente accordo), perché in conflitto con la legislazione statale che permetterebbe alle parafarmacie solo la vendita di talune ristrette categorie di medicinali.

Secondo fatto

Inoltre, anche a livello parlamentare, in data 12 gennaio 2022, in Senato l'emendamento per estendere anche alle parafarmacie la possibilità di fare i tamponi è stato inspiegabilmente bocciato in commissione affari costituzionali da una maggioranza di centro-destra. Questo perché ancora oggi, a distanza di 16 anni dal c.d. “decreto Bersani”[2], non vi è pieno riconoscimento del lavoro del Farmacista operante in Parafarmacia, tanto che nell’opinione di alcuni esponenti della maggioranza di governo (cfr. la Senatrice di Italia Viva, Annamaria Parente) tali esercizi “non fanno parte del SSN” (sic!) [3]. Proteggere i consumatori da professionisti di scarsa qualità è la ragione che giustifica la regolamentazione di professioni come quella di farmacista. Ma in alcuni casi rivedere le norme porterebbe benefici certi con rischi molto bassi, specie in pandemia. L’opera di decongestione dei presidi ospedalieri e presidi sanitari territoriali e la necessità di effettuare il maggior numero di screening ha portato ad un “assalto” alle farmacie convenzionate nei primi mesi di quest’anno.

Al rischio di incontrarne uno poco competente si aggiunge quello di non riuscire proprio a trovarlo, un farmacista. In altre parole, il la pandemia da Covid-19 cambia la valutazione costi-benefici della regolamentazione e ci dovrebbe imporre di rivedere, magari temporaneamente, le nostre scelte.

Secondo diverse stime, la possibilità di effettuare tamponi nelle parafarmacie aumenterebbe la capacità diagnostica di circa il 20%, decongestionando almeno in parte le lunghe fila che nelle ultime settimane hanno interessato farmacie e drive through.[4]

Terzo fatto

Nel frattempo il Tribunale amministrativo regionale per le Marche (Sezione Prima), con la sentenza n. 7 pubblicata l’11 gennaio, esprimendosi sul ricorso proposto da un nutrito gruppo di titolari di parafarmacie contro la Regione Marche per la sospensione della deliberazione di Giunta Regionale n. 663/2021, ha rimesso alla Corte Costituzionale per verifica della conformità dell’art. 1, commi 418 e 419, della L. 30 dicembre 2020, n. 178 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021), per contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost.

I due commi, si ricorda, stabilivano che i test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e i tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 potessero essere eseguiti anche presso le farmacie aperte al pubblico dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza e ne disciplinavano le condizioni economiche. L’esclusione delle parafarmacie dal novero delle strutture abilitate ad effettuare i tamponi antigenici non trova alcuna plausibile giustificazione, afferma la sentenza.

Considerazioni sui tre fatti

Bisogna, però, considerare come l’autonomia regionale in Sanità, data dalla riforma del Titolo V della Costituzione, ha portato ad avere una situazione a macchia di leopardo anche in questo specifico caso. Per questo oggi ci sono Regioni come la Lombardia[5] e la Puglia[6] che, hanno consentito alle parafarmacie di poter effettuare i tamponi rapidi per il Covid e accedere alla piattaforma per la registrazione degli esiti, in modo da diminuire le criticità nell'accesso ai test ed evitare le lunghe code all'esterno delle farmacie.

Le parafarmacie rappresentano un potenziamento essenziale per la prosecuzione degli screening di massa necessari a gestire la pandemia e l'attuale andamento dei contagi, per questo è importante la loro inclusione nelle reti regionali SARS-CoV-2, così come deliberato dal Consiglio dei Ministri per altre categorie già autorizzate.

A nostro avviso non esistono o non dovrebbero esistere farmacisti di serie A e farmacisti di serie B: tutti sono laureati in farmacia o CTF e tutti sono abilitati alla professione, i luoghi dove operano devono poter consentire l’espletamento di questa prestazione professionale con costi a carico del cittadino o del SSN, indipendentemente dall’avere o meno una convenzione che consente la dispensazione dei farmaci di fascia A. La Presidenza della Federazione degli Ordini dovrebbe intervenire per evitare queste situazioni che creano differenze insostenibili tra farmacisti tutti iscritti allo stesso Ordine con pari dignità professionale.

Slowpharmacy raccoglie e segnala questa distorsione ed auspica che venga al più presto rimossa.

 

Bibliografia

  1. https://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/sentenze/2022-01-19/parafarmacie-escluse-tamponi-antigenici-tar-marche-rinvia-corte-costituzionale-093910.php?cmpid=nlqf&uuid=AEw3cv8 (ultima consultazione il 22/01/22)
  2. Decreto legge 223/2006, definitivamente convertito con la Legge n. 248 del 4 agosto 2006)
  3. https://www.ilgiorno.it/cronaca/tamponi-parafarmacia-1.7243133
  4. https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/01/18/tamponi-in-parafarmacia-in-lombardia-anche-il-centrodestra-dice-si-con-voto-segreto-alla-mozione-m5s-ma-senza-una-legge-il-problema-resta/6460547/ (ultima consultazione il 22/01/22)
  5. https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/01/18/tamponi-in-parafarmacia-in-lombardia-anche-il-centrodestra-dice-si-con-voto-segreto-alla-mozione-m5s-ma-senza-una-legge-il-problema-resta/6460547/ (ultima consultazione il 22/01/22)
  6. https://www.andriaviva.it/notizie/autorizzare-anche-le-parafarmacie-ad-effettuare-i-tamponi-anticovid/?fbclid=IwAR1xjf2FsJS3j7dkYmzfWxJ3RHb9ljPvDlBcufY_zsdAF1LOscyGQCbUZH8 (ultima consultazione il 22/01/22)

 

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