Il Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese”, all’Articolo 12, prevedeva che tutte le Regioni e Province Autonome dovessero realizzare il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e renderlo disponibile rapidamente agli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale.

Questo Fascicolo Sanitario Elettronico doveva essere lo strumento di cui le amministrazioni Regionali si dovevano dotare per fornire una visione globale e unificata dello stato di salute dei singoli cittadini e attraverso il quale il cittadino stesso poteva tracciare e consultare tutta la storia della propria vita sanitaria, condividendola con i professionisti sanitari, per garantire un servizio più efficace ed efficiente.

Nella norma erano anche stati previsti una serie di “indicatori di attuazione”, che dovevano rappresentare lo stato di avanzamento circa la realizzazione del FSE per ciascuna Regione o Provincia Autonoma.
Dopo gravi ritardi, riconducibili essenzialmente alla necessità di coordinare e interconnettere, secondo gli standard predefiniti, 20 servizi sanitari diversi, ciascuno con le proprie priorità organizzative e le relative specificità, finalmente, ma solo alla fine del 2019, tutte le Regioni italiane e provincie autonome si sono agganciate all’infrastruttura nazionale che abilita l’utilizzo del FSE.
Nel frattempo, con la circolare, n. 3 del 2 settembre 2019, l’Agenzia per l’Italia Digitale AgID ha definito le specifiche tecniche alle quali le Regioni dovranno uniformarsi per dialogare con l’infrastruttura centrale e permettere ai cittadini di accedere ai propri FSE ovunque si trovino.

Questa circolare si inserisce nel quadro del percorso già avviato, insieme ad altri attori istituzionali come il MEF, il Ministero della Salute e le Regioni, per favorire un’evoluzione del FSE come punto di accesso unico delle informazioni cliniche del cittadino.

Si conclude, quindi, il percorso di adesione all’infrastruttura nazionale, un percorso complesso, che ha portato le Regioni aderenti, dalle 10 iniziali del 2016 all’attuale copertura completa, con la recente aggiunta della Regione Calabria. 

Prosegue nel frattempo l’attività per rendere fruibili i dati e i documenti sanitari in ogni Regione italiana, nel rispetto della protezione dei dati e dei criteri di sicurezza, oltre che per rendere disponibili nuove funzionalità e incentivare l’utilizzo del fascicolo da parte dei cittadini e delle strutture sanitarie. 

Cosa cambierà esattamente con la piena applicazione della nuova circolare? Il portale nazionale garantirà un accesso centralizzato ai fascicoli sanitari regionali e ciò comporterà un superamento dell’attuale frammentazione e la possibilità per il cittadino di consultare il proprio FSE anche in caso di trasferimento. Ad oggi il cittadino può consultare il proprio fascicolo esclusivamente dal punto di accesso della propria regione e, se si trasferisse, potrebbe trovarsi in difficoltà o nell’impossibilità di accedere al fascicolo, ove non avesse dichiarato formalmente il cambio di residenza o si fosse trasferito in uno stato estero. 

Nel prossimo futuro il sistema nazionale FSE (fascicolo sanitario elettronico) permetterà una continuità di servizio, secondo una logica once only, principio fondamentale dell’ultimo Piano triennale per l’Informatica nella PA, in base al quale le informazioni ai cittadini andrebbero richieste una volta sola. 

Cosa contiene oggi il FSE

Attualmente il fascicolo elettronico può raccogliere una serie di documenti sanitari, tra i quali il profilo sanitario del paziente, i referti medici, i verbali di pronto soccorso, le lettere di dimissione, i dossier farmaceutici e il consenso o diniego alla donazione degli organi e tessuti. A tali documenti, in alcune Regioni, se ne vanno aggiungendo altri, come ad esempio la raccolta dei bilanci di salute, i programmi di assistenza domiciliare, i piani diagnostico terapeutici, i certificati medici, le vaccinazioni ed altri ancora.

A regime, il FSE dovrebbe contenere anche le prescrizioni (specialistiche, farmaceutiche, ecc.), le prenotazioni (specialistiche, ricovero, ecc.), le cartelle cliniche, l’erogazione di farmaci, le prestazioni di assistenza specialistica, le prestazioni di emergenza urgenza (118 e pronto soccorso), le prestazioni di assistenza ospedaliera in regime di ricovero, la partecipazione a sperimentazioni cliniche, le esenzioni, le prestazioni di assistenza protesica e i dati a supporto delle attività di telemonitoraggio e relativi alle attività di gestione integrata dei percorsi diagnostico-terapeutici.

Ma quali sono i soggetti che dovrebbero contribuire alla formazione del FSE?

Vediamo nel dettaglio quali sono questi soggetti e i relativi documenti in formato elettronico che devono alimentare il FSE:

  • Operatori amministrativi delle ASL
    • Dati anagrafici e amministrativi degli assistiti
  • Pronto Soccorso
    • Verbali di assistenza
  • Medici di famiglia (o pediatri di libera scelta)
    • Patient summary (profilo sintetico del paziente con storia clinica e situazione corrente)
    • Prescrizioni di visite e di esami
  • Ospedali e residenze sanitarie
    • Prestazioni in fase di ricovero
    • Lettere di dimissione
    • Cartelle cliniche
    • Partecipazione alle sperimentazioni cliniche
  • Laboratori e ambulatori diagnostici
    • Referti
  • Medici Specialisti
    • Prescrizioni
  • Farmacisti di comunità
    • Farmaci
    • Prenotazioni
  • Cittadini
    • Altri documenti sanitari elettronici che ritengono utili per meglio definire la propria situazione di salute

Monitoraggio dello stato di attuazione del FSE

L’AgID e il Ministero della Salute, in accordo con le regioni, hanno definito una serie di indicatori che permettono di rappresentare lo scenario completo. Nello specifico, le attività di monitoraggio sono suddivise in due gruppi distinti di indicatori: Attuazione e Utilizzo.

Per il primo indicatore la situazione che dovrebbe risultare dai dati del primo trimistre 2020, stando alle dichiarazioni delle Regioni, dovrebbe essere di piena attuazione di tutte le infrastrutture e i servizi previsti per la realizzazione del FSE

I dati dell’ultimo trimestre (ottobre-dicembre 2019) pubblicati sul sito del FSE evidenziano ancora questa situazione non così confortante, caratterizzata dalla mancanza di due regioni (Campania e Calabria) e con percentuali di attuazione media dei vari servizi non ancora al 100%.

 

 

Per quanto riguarda invece l’utilizzo del FSE

Il primo grafico rappresenta i cittadini assistiti che hanno prestato il consenso per l’alimentazione del FSE rispetto al numero totale dei cittadini assistiti della regione. Come si potrà notare viene rappresentata una situazione molto variegata con poche regioni con percentuali sopra il 50%, mentre la maggioranza delle regioni ha percentuali di adesione dei cittadini ancora vicini allo zero.

 

 

 

 

 

 

Il grafico rappresenta la percentuale di medici o pediatri di famiglia che hanno utilizzato il FSE rispetto al numero totale dei medici abilitati al FSE. Per utilizzo si intende in questo caso, l’inserimento del Patient Summary per i fascicoli sanitari già attivati da parte dei cittadini. Anche in questo caso la situazione non è certamente confortante.

 

 

 

 

 

 

Il grafico delle Aziende rappresenta la percentuale di referti strutturati digitalizzati resi disponibili nei FSE rispetto al totale dei referti prodotti dall’azienda sanitaria. In questa fase di avvio i referti presi in considerazione per il monitoraggio sono unicamente quelli di laboratorio.

 

Valgono anche qui le stesse considerazioni fatte per gli altri indicatori  di utilizzo. Ovvero, nonostante gli indicatori rappresentino solo un aspetto marginale rispetto al pieno utilizzo del sistema, le percentuali di adesione sono ancora largamente insufficienti. Inoltre si osserva per quasi tutti gli indicatori anche una comune deriva geografica, con un centro-sud ancora in grave ritardo rispetto alle regioni del nord, pur con qualche eccezione.

 

In conclusione, affinché si arrivi a completare l’offerta di questo importante strumento quale è il FSE, per migliorare la qualità, la tempestività e l’efficacia delle cure per i cittadini, è necessario che le strutture sanitarie completino il processo di alimentazione del fascicolo coerentemente agli standard definiti a livello nazionale e che vengano effettuate campagne informative per i i cittadini affinchè possano dare il proprio consenso all’attivazione del fascicolo.  Questa operazione che può essere effettuata completamente per via informatica, non è così semplice soprattutto per larga parte della popolazione anziana.

L’obiettivo, in prospettiva, sarà quello di trasformare il fascicolo nello strumento cardine per servizi sanitari più rapidi ed efficienti, per migliorare la fase di anamnesi in concomitanza ai ricoveri, per registrare le terapie in atto dei pazienti nei passaggi di cura e, successivamente, per abilitare nuovi percorsi di cura e prevenzione personalizzati, soprattutto per i malati cronici e gli anziani, anche con l’utilizzo di strumenti di telemedicina.

 

Normativa di riferimento e Bibliografia

  • Decreto Legge n. 196 del 30 giugno 2003"Codice in materia di protezione dei dati personali"
  • Articolo 12, Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012"Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese"
  • Decreto Legge n. 69 del 21 giugno2013"Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia"
  • DPCM n.178 del 29 settembre 2015"Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico"
  • Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consigliodel 27 aprile 2016relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
  • Decreto4 agosto 2017"Modalita' tecniche e servizi telematici resi disponibili dall'infrastruttura nazionale per l'interoperabilita' del Fascicolo sanitario elettronico (FSE) di cui all'art. 12, comma 15-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221"
  • Informativa semplificata per gli assistiti art. 1, comma 382 della Legge di Bilancio 2017 e artt. 14-17 DM 4/8/2017"Disponibilità dei dati del Sistema Tessera Sanitaria nel FSE"
  • Circolare N.3 dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), del 2 settembre 2019. Accesso unico al Fascicolo Sanitario Elettronico e gestione temporanea dell’indice dei metadati dei documenti sanitari
  • Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) https://www.fascicolosanitario.gov.it/

 

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