CONTRIBUTI PERSONALI

In questa pagina sono pubblicati articoli proposti dai nostri soci o da altri autori, come contributi personali e che quindi non rappresentano necessariamente (o non rappresentano ancora) la posizione dell'Associazione, ma sono utili come strumento di confronto e come occasione per proporre proprie posizioni, anche come momento di stimolante provocazione.

 

Introduzione

Gli integratori alimentari, per la loro immissione in commercio, sono subordinati alla procedura di notifica dell’etichetta al Ministero della Salute. Una volta superata tale procedura, i prodotti sono inclusi in un apposito elenco con uno specifico codice, i cui estremi possono essere riportati nella stessa.[1]

La Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della Salute, definisce gli integratori come “prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate”.[2]

Essa precisa anche che l’impiego di vitamine e minerali negli integratori e la loro aggiunta agli alimenti, con le relative fonti, è attualmente disciplinato dal Regolamento CE 1170/2009 del 30 novembre 2009, che modifica un regolamento precedente per quanto riguarda gli elenchi di vitamine e minerali e le loro forme che possono essere aggiunte agli alimenti, compresi gli integratori alimentari.

Premessa

Durante l’emergenza COVID-19 si è sperimentato l’uso di farmaci, già usati per altre patologie, nonostante le scarse evidenze scientifiche sulla loro efficacia e sicurezza per la patologia specifica. In tale contesto epidemiologico, la Food and Drug Administration in USA e le corrispettive autorità competenti europee e italiane hanno approvato l’utilizzo tali farmaci, in considerazione della mancanza di alternative terapeutiche e della necessità di agire prontamente per garantire le cure ai pazienti.

Tra questi farmaci, l’idrossiclorochina è stata ampiamente promossa come terapia per via dei suoi effetti antinfiammatori, in seguito a studi in vitro che suggeriscono un'attività antivirale.[1],[2] E’ stata adottata nelle cure di routine per adulti ospedalizzati con COVID-19 in molti ospedali,[3],[4]tuttavia, la carenza di prove sull'efficacia e sulla sicurezza ha portato più attori, tra cui il National Institutes of Health (NIH) e l'Infectious Diseases Society of America, a raccomandare ulteriori studi clinici per valutare l'idrossiclorochina come potenziale trattamento per i pazienti con COVID-19.[5],[6]

Sono validi ai fini del Green pass i vaccini per i quali il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è lo stesso dell'Unione Europea. Pronta la circolare del Ministero della Salute sull'equipollenza certificazioni vaccinali e di guarigione rilasciate dagli Stati Terzi. LA CIRCOLARE.

La circolare spiega che dovranno riportare almeno i seguenti contenuti:
- dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);
- dati relativi al vaccino (denominazione e lotto);
- data/e di somministrazione del vaccino;
- dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).

Le certificazioni vaccinali, in formato cartaceo e/o digitale, dovranno essere redatte almeno in una delle seguenti lingue:
- italiano;
- inglese;
- francese;
- spagnolo.

Nel caso in cui certificato non fosse stato rilasciato in una delle quattro lingue indicate è necessario che venga accompagnato da una traduzione giurata. La validità dei certificati vaccinali è la stessa prevista per la certificazione verde Covid-19 (Certificato Covid digitale dell’UE) emessa dallo Stato italiano.  Verranno riconosciuti solo i 4 vaccini attualmente autorizzati in Europa (Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Johnson&Johnson).
Tali vaccini, si spiega nella circolare del ministero della salute firmata dal direttore della prevenzione Giovanni Rezza, sono considerati validi ai fini dell'emissione della Certificazione verde COVID-19 a favore dei cittadini italiani (anche residenti all'estero) ai loro familiari conviventi e ai cittadini stranieri che dimorano in Italia per motivi di lavoro o studio, indipendentemente dal fatto che siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale o al SASN (Assistenza Sanitaria al Personale Navigante), nonché tutti i soggetti iscritti a qualunque titolo al Servizio Sanitario Nazionale che sono stati vaccinati all'estero contro il SARS-CoV-2.
Inoltre, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ingressi transfrontalieri, le certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini equivalenti di cui sopra, si precisa, "sono considerate come equipollenti alla certificazione verde COVID-19 per le finalità previste dalla legge".

 

Rilevazione sul consumo di integratori
08 Feb 2023 09:31 - Marilisa Poci
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Introduzione Gli integratori alimentari, per la loro immissione in commercio, sono subordinati alla procedura di notifica dell’etichetta al Ministero della Salute. Una volta superata tale procedura, i prodotti sono inclusi in un apposito elenco con uno specifico codice, i cui estremi possono essere riportati nella stessa.[1] La Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e  [ ... ]

Green pass: circolare del Ministero della Salute stabilisce che i vaccini su licenza sono equivalent...
05 Ott 2021 14:48 - Dario Maratea
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Sono validi ai fini del Green pass i vaccini per i quali il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è lo stesso dell'Unione Europea. Pronta la circolare del Ministero della Salute sull'equipollenza certificazioni vaccinali e di guarigione rilasciate dagli Stati Terzi. LA CIRCOLARE. La circolare spiega che dovranno riportare almeno i seguenti contenuti:
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